Art. 1
1 / 8In vigore dal 3 dic 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Vista la deliberazione 12 giugno 1924, n. 3681, della Giunta provinciale dell'Istria;
Viste le deliberazioni 2 e 11 luglio 1924 del comune di Pisino;
Sulla proposta, del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A datare dal 1° luglio 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Pisino è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e prende la denominazione di «Scuola di pratica agricola».
Del consorzio fanno parte lo Stato, la provincia dell'Istria ed il comune di Pisino e quegli altri Enti pubblici e privati che assegnassero al mantenimento della Scuola contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-1