Statuto›Capo SESTO
Art. 32
In vigore dal 15 nov 1924
Gli studenti che, dopo uno o più anni di corso, passano ad altra Facoltà, sono iscritti nel secondo anno di questa, coll'obbligo, però, di seguire tutti i corsi di insegnamento e di subire tutti gli esami richiesti per il conseguimento della laurea, salvo i corsi e gli esami, che avessero già frequentati e subiti mentre erano iscritti nella Facoltà, donde hanno fatto passaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-32