Statuto›Capo SESTO
Art. 30
In vigore dal 15 nov 1924
La domanda di immatricolazione all'Università Cattolica deve essere corredata oltre che dei documenti richiesti per l'immatricolazione nelle RR. Università, dell'attestato di battesimo e di un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.
Gli studenti stranieri debbono unire alla domanda, oltre i documenti richiesti per l'immatricolazione nelle RR. Università, soltanto un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-30