StatutoCapo SESTO

Art. 31

In vigore dal 15 nov 1924
Il Senato Accademico determina ogni anno, prima della chiusura dell'anno accademico, il numero delle nuove iscrizioni per ciascun corso e per ciascuna Facoltà per l'anno accademico successivo. Tenuto conto del numero determinato per le nuove iscrizioni, il Senato Accademico delibera sull'ammissione all'Università in base agli attestati di studio presentati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-31

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