Statuto›Capo QUINTO
Art. 27
In vigore dal 15 nov 1924
A una cattedra di insegnamento ufficiale possono essere assegnati uno o più aiuti o assistenti con la mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica.
La nomina e la conferma degli aiuti e assistenti è disciplinata dalle norme dell' del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, e dei rispettivi articoli del Regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-27