Statuto›Capo QUARTO
Art. 23
In vigore dal 15 nov 1924
Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono determinati nell'annessa Tabella n. 2, in conformità a quanto dispone il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle RR. Università, di cui alla Tabella A, annessa al R.
D. 30 settembre 1923, n. 2102.
I professori trasferiti da Università o Istituti Superiori, di cui alla Tabella A, entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti, all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.
I professori trasferiti da Università o Istituti, di cui alla Tabella B, annessa al precitato Decreto, o da Università o da Istituti liberi, entrano in ruolo con lo stipendio, che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti, di cui alla Tabella A.
Al Rettore è assegnata una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione, determinata nella stessa Tabella n. 2, e corrispondente alla indennità assegnata dal R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, ai Rettori delle RR. Università.
Qualsiasi modificazione allo stato economico o alla indennità di carica, che in seguito venisse apportata per i professori di ruolo o per i Rettori delle RR. Università, di cui alla Tabella A, annessa al R. D. 30 settembre 1923. n. 2102, si intenderà estesa anche ai professori di ruolo e al Rettore della Università Cattolica.
Storico versioni
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