Statuto›Capo QUARTO
Art. 18
In vigore dal 15 nov 1924
I professori di ruolo hanno obbligo di impartire sei ore settimanali di insegnamento, tranne che il Consiglio di Facoltà non consenta di ridurre il numero fino a un minimo di tre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-18