Statuto›Capo QUARTO
Art. 17
In vigore dal 15 nov 1924
I professori di ruolo sono assunti in servizio non per un insegnamento singolo, ma per una materia o per un gruppo di materie affini. A questa regola si può fare eccezione in caso di trasferimento da altra Università.
Per una stessa materia, alla quale siano attinenti più corsi di insegnamento, possono anche essere nominati più professori di ruolo.
Il Consiglio di Facoltà determina d'anno in anno quale dei più corsi d'insegnamento debba essere impartito da ciascun professore.
I professori incaricati sono sempre assunti per insegnamenti singoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-17