Statuto›Capo TERZO
Art. 13
In vigore dal 15 nov 1924
I corsi istituzionali debbono avere carattere elementare, informativo e comprendere tutti i concetti e le norme fondamentali della materia. Invece i corsi approfonditi di Pandette, Storia del diritto privato e pubblico, Diritto privato (civile e commerciale), Diritto privato comparato, Diritto internazionale privato, Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo), Diritto pubblico comparato, Diritto internazionale pubblico, Diritto penale, Pratica giudiziaria e forense, debbono avere carattere analitico, critico, monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi di indagine e di applicazione delle norme giuridiche. Uguale carattere monografico e uguale scopo di apprendimento del metodo hanno i corsi di Economia politica e di Scienza delle finanze.
Sezione III. - Disposizioni particolari per la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-13