StatutoCapo TERZO

Art. 10

In vigore dal 15 nov 1924
Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato. I corsi a titolo privato che, per la materia di insegnamento e la forma sotto cui è impartito, per il carattere, il programma e la estensione, possano essere ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati.
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