Statuto›Capo TERZO
Art. 5
In vigore dal 15 nov 1924
L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno scolastico, e in modo che l'eventuale intervallo fra di essi sia compreso nel numero dei giorni di vacanza, che per le stesse norme sono da ripartirsi durante l'anno accademico, oltre i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-5