Statuto›Capo SECONDO
Art. 3
In vigore dal 15 nov 1924
Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo della Università.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che ne è il presidente;
b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili;
c) di quattro membri nominati dall'Ente morale «Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori»;
d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;
e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione.
Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.
Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori stabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-3