StatutoCapo SECONDO

Art. 3

In vigore dal 15 nov 1924
Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo della Università. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che ne è il presidente; b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili; c) di quattro membri nominati dall'Ente morale «Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori»; d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano; e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione. Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti. Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori stabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-3

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