Statuto›Capo TERZO
Art. 7
In vigore dal 15 nov 1924
Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.
Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte, o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-7