Statuto›Capo TERZO
Art. 10
10 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.
I corsi a titolo privato che, per la materia di insegnamento e la forma sotto cui è impartito, per il carattere, il programma e la estensione, possano essere ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-10