Art. 27
StatutoCapo QUINTO

Art. 27

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In vigore dal 15 nov 1924
A una cattedra di insegnamento ufficiale possono essere assegnati uno o più aiuti o assistenti con la mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica. La nomina e la conferma degli aiuti e assistenti è disciplinata dalle norme dell' del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, e dei rispettivi articoli del Regolamento generale universitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-27