Statuto›Capo SESTO
Art. 36
In vigore dal 15 nov 1924
Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside su proposta del Consiglio di Facoltà. Esse sono costituite da professori ufficiali delle materie comprese in ciascun gruppo, ai quali dev'essere aggiunto un libero docente o un cultore di una delle materie medesime.
In ogni caso la Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Il Preside della Facoltà provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che i membri della Commissione non siano mai inferiori a tre.
Il presidente e il segretario della Commissione sono nominati dal Preside della Facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-36