StatutoCapo SESTO

Art. 33

In vigore dal 15 nov 1924
Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle circostanze, possono essere inflitte allo studente, sono: a) l'ammonizione semplice; b) l'ammonizione pubblica; c) la sospensione. Le punizioni sono inflitte dal Rettore. L'ammonizione semplice è data privatamente dal Rettore ed ha carattere di avvertimento. La gravità delle mancanze, per le quali può essere inflitta l'ammonizione semplice, è lasciata al giudizio del Rettore. Per la recidiva nelle mancanze, che abbiano dato luogo all'ammonizione semplice, è inflitta l'ammonizione pubblica. La sospensione è inflitta per abituale indisciplina o per mancanze ritenute particolarmente gravi a giudizio del Rettore. La durata della sospensione è determinata dal Rettore. Lo studente che, dopo ripetuti richiami, persistesse in una condotta contrastante con lo spirito a cui si informa la vita dell'Università Cattolica, può essere invitato a chiedere il congedo. I provvedimenti di cui ai due commi precedenti sono presi dal Rettore, udito il Consiglio della Facoltà, a cui lo studente appartiene. Contro di essi, lo studente può ricorrere al Senato Accademico. Della sospensione di uno studente il Rettore darà comunicazione scritta ai Rettori delle altre Università del Regno. Delle punizioni inflitte è presa nota nel registro della carriera scolastica dello studente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-33

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