Statuto›Capo SESTO
Art. 39
In vigore dal 15 nov 1924
L'esame di laurea consiste:
I) in tre prove scritte su temi assegnati dal Consiglio della Facoltà; ovvero, a scelta dello studente, in una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente e approvato dalla Facoltà almeno sei mesi innanzi;
II) nella discussione dei temi scritti o della dissertazione;
III) nello svolgimento orale di tre tesi scelte in materie diverse dallo studente e approvate previamente dalla Facoltà;
IV) in una prova pratica, qualora il laureando scelga per tesi di laurea una materia sperimentale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-39