Statuto›Capo SESTO
Art. 41
In vigore dal 15 nov 1924
L'esame di laurea non deve avere durata minore di quarantacinque minuti.
La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame e in seduta privata. Udite le relazioni sulle prove, in cui consistette l'esame, vota separatamente l'approvazione del candidato e i punti di merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-41