StatutoCapo SESTO

Art. 41

In vigore dal 15 nov 1924
L'esame di laurea non deve avere durata minore di quarantacinque minuti. La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame e in seduta privata. Udite le relazioni sulle prove, in cui consistette l'esame, vota separatamente l'approvazione del candidato e i punti di merito.
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