Art. 32
StatutoCapo SESTO

Art. 32

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In vigore dal 15 nov 1924
Gli studenti che, dopo uno o più anni di corso, passano ad altra Facoltà, sono iscritti nel secondo anno di questa, coll'obbligo, però, di seguire tutti i corsi di insegnamento e di subire tutti gli esami richiesti per il conseguimento della laurea, salvo i corsi e gli esami, che avessero già frequentati e subiti mentre erano iscritti nella Facoltà, donde hanno fatto passaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-32