RegolamentoTitolo XI

Art. 144

In vigore dal 11 ott 1924
Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'Istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del mancato pagamento alla competente autorità giudiziaria, agli effetti del procedimento penale iniziato. In ogni caso le 100 lire depositate dal contravventore restano devolute a beneficio della Cassa nazionale. Il versamento delle somme spettanti all'Istituto di previdenza sociale non esonera il contravventore dal pagamento delle spese di giustizia, a cui fosse eventualmente obbligato per gli atti giudiziali in dipendenza della contravvenzione. Le copie della decisione occorrenti per procedere all'esecuzione forzata e per la notificazione al datore di lavoro sono rese autentiche dal direttore del competente Istituto di previdenza sociale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-144

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