Regolamento›Titolo XI
Art. 144
144 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'Istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del mancato pagamento alla competente autorità giudiziaria, agli effetti del procedimento penale iniziato. In ogni caso le 100 lire depositate dal contravventore restano devolute a beneficio della Cassa nazionale.
Il versamento delle somme spettanti all'Istituto di previdenza sociale non esonera il contravventore dal pagamento delle spese di giustizia, a cui fosse eventualmente obbligato per gli atti giudiziali in dipendenza della contravvenzione.
Le copie della decisione occorrenti per procedere all'esecuzione forzata e per la notificazione al datore di lavoro sono rese autentiche dal direttore del competente Istituto di previdenza sociale.
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