Regolamento›Titolo XI
Art. 141
In vigore dal 11 ott 1924
Gli ispettori intimano le «prescrizioni» di cui all' del R. decreto 27 aprile 1913, n. 431 e, in caso d'inadempienza, accertano le contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del presente regolamento mediante apposito processo verbale. In detto processo verbale si determinerà: la natura del fatto, con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.
Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al datore del lavoro o a chi ha la direzione del lavoro, il quale ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.
Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dall'ispettore, dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti, ed eventualmente dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, deve essere rimesso dall'ispettore stesso all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia all'Istituto di previdenza sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-141