Regolamento›Titolo XI
Art. 136
In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza sociale ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici od altre persone per servizi familiari ne facciano denunzia con le modalità e dentro il termine stabilito.
Esso, in via pregiudiziale, sentito il competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro, deciderà se i detti domestici e persone per servizi famigliari abbiano o meno il caratere di stabilità prescritto dall' n. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'obbligatorietà della loro assicurazione.
Contro la deliberazione dell'Istituto di previdenza sociale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Comitato esecutivo della Cassa, nazionale per le assicurazioni sociali, che giudica in via definitiva.
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