RegolamentoTitolo X

Art. 131

In vigore dal 11 ott 1924
Le decisioni della Commissione centrale possono essere revocate dalla stessa Commissione, nei casi previsti dall'articolo 494 del Codice di procedura civile. Il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'art. 497 del Codice di procedura civile. Sono applicabili alla procedura di questi giudizio di revocazione le norme degli articoli 496, 499, 500, 501, 503, 506, 507 e 508 del Codice di procedura civile. L'ammenda per gli effetti degli articoli 499 e 506 è di L. 25.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-131

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