Regolamento›Titolo X
Art. 128
In vigore dal 11 ott 1924
11 ricorso alla Commissione centrale, di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, decorso il quale termine, il ricorso non è più ammissibile.
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione non oltre i quindici giorni successivi. La Commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, dandone avviso alle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-128