Regolamento›Titolo X
Art. 129
In vigore dal 11 ott 1924
La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi, entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla Commissione centrale e notificata agli interessati a cura del ricorrente.
Sul ricorso la Commissione centrale pronunzia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Essa, qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito se esistono in atti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario, la Commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la Commissioni arbitrale di prima istanza oppure, ritenendo la causa per la decisione in merito, provvede in conformità degli del presente regolamento.
La Commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti alla Commissione di prima istanza, sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisionale all'assicurato o agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta.
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