RegolamentoTitolo X

Art. 127

In vigore dal 11 ott 1924
I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi. Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenze. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del Codice di procedura civile, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-127

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