Regolamento›Titolo XI
Art. 140
In vigore dal 11 ott 1924
I Fondi e le Casse di previdenza riconosciuti ai termini del successivo , debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.
Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni sulla loro gestione, e i loro amministratori e funzionari sono obbligati ad esibire agli ispettori i libri e registri e a fornire in generale tutti gli elementi per giudicare dell'andamento dell'istituzione.
Con R. decreto può essere revocato il riconoscimento giuridico, in caso di gravi irregolarità nelle gestioni dei Fondi e delle Casse o quando per riduzione del numero degli inscritti oppure per altri motivi non sia ritenuto sufficientemente garantito l'equilibrio fra le entrate e gli impegni.
Il decreto che ordina la revoca del riconoscimento giuridico determina in pari tempo le condizioni della liquidazione, specialmente per ciò che concerne il trasferimento dell'attivo e del passivo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o ad altro Fondo o ad altra Cassa di previdenza.
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