Regolamento›Titolo XII
Art. 148
In vigore dal 11 ott 1924
Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta dell'azienda interessata, da presentarsi entro il 30 giugno 1925, e sentito il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, può accordare l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale.
Perché possa essere consentito l'esonero, il Fondo o la Cassa di previdenza dovrà conseguire la personalità giuridica mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.
Per il conseguimento della personalità giuridica dovrà essere dimostrato:
1° Il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del Fondo della Cassa;
2° Che le attività del Fondo o Cassa di previdenza sono sufficienti a mantenere gl'impegni assunti;
3° Che il Fondo o Cassa di previdenza sono ordinati su basi tecniche;
4° Che i contributi versati dai datori e dai prenditori di lavoro non sono in misura inferiore a quelli stabiliti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;
5° Che il Fondo o Cassa garantiscono benefici non inferiori a quelli stabiliti dal Regio decreto precitato;
6° Che l'amministrazione del Fondo o Cassa sia demandata ai rappresentanti degli inscritti o partecipanti, in numero per lo meno uguale ai rappresentanti dell'azienda;
7° Che, nel caso di cessata partecipazione al Fondo o Cassa prima della maturazione del diritto a pensione, la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex partecipante saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a favore del partecipante medesimo e saranno considerate come versamenti facoltativi.
Storico versioni
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