Regolamento›Titolo XI
Art. 143
In vigore dal 11 ott 1924
Il contravventore che intende avvalersi della facoltà di cui all' (sesto comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 deve rimettere la domanda al competente Istituto di previdenza sociale.
Insieme alla domanda deve esibire la prova dell'eseguito pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versati e deve inoltre eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale ii versamento di lire 100 a titolo di garanzia del pagamento della multa.
Il direttore dell'Istituto notificherà la decisione al contravventore a mezzo del sindaco del Comune in cui questo risiede.
Il contravventore, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, deve eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale il versamento della somma al cui pagamento fu condannato.
L'Istituto di previdenza sociale, ove sia stato iniziato procedimento penale, darà comunicazione dell'avvenuto pagamento all'autorità giudiziaria perché dichiari estinta l'azione penale.
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