Regolamento›Titolo XII
Art. 146
In vigore dal 26 ott 1935
Gli Enti e le aziende che hanno ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria in base agli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, continueranno a goderlo.
Le aziende che, avendo costituito un fondo di previdenza anteriormente al 1° luglio 1920, non abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, potranno avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) che "L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia concesso in conformita' agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sara' revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende pel cui personale non siasi ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi, sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-146