Testo unico›Titolo II
Art. 22
Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.
In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-22