Testo unicoTitolo II

Art. 21

Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-21

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