Testo unico›Titolo II
Art. 24
Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, e nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-24