Testo unico›Titolo II
Art. 19
Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-19