Testo unicoTitolo II

Art. 19

Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo