Testo unicoTitolo II

Art. 18

Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-18

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