Testo unico›Titolo II
Art. 20
Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità, il voto del presidente ha la preponderanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-20