Testo unicoTitolo II

Art. 25

Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
Avuto il parere di una sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell', richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-25

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