Testo unicoTitolo II

Art. 14

Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
Il Consiglio di Stato: 1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re; 2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-14

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