Testo unico›Titolo II
Art. 14
Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
Il Consiglio di Stato:
1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;
2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-14