RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 615

In vigore dal 3 giu 1924
In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-615

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 615 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo