RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 613

In vigore dal 3 giu 1924
Nei casi di morte, d'interdizione o d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-613

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Art. 613 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo