RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 618

In vigore dal 3 giu 1924
Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-618

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Art. 618 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo