RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 620

In vigore dal 3 giu 1924
A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente e stabiliti i documenti speciali che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-620

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