Regolamento›Capo III
Art. 625
In vigore dal 3 giu 1924
I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali.
In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-625