RegolamentoCapo III

Art. 627

In vigore dal 3 giu 1924
La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al secondo comma dell' del presente regolamento. Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-627

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Art. 627 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo