RegolamentoCapo IV

Art. 630

In vigore dal 3 giu 1924
Il tesoriere centrale rende il conto giudiziale della propria gestione alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall' del presente regolamento. Se durante la gestione dell'anno finanziario sia avvenuto cambiamento di controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare tanti separati conti giudiziali quanti furono i controllori capi funzionanti durante la sua gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-630

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Art. 630 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo