RegolamentoCapo IV

Art. 634

In vigore dal 3 giu 1924
La direzione generale del tesoro, riveduti il conto del tesoriere centrale e quello dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, appone sull'uno e sull'altro la dichiarazione che sono regolari e conformi alle proprie scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-634

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Art. 634 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo