Regolamento›Capo V
Art. 639
In vigore dal 3 giu 1924
Le partite trasportate dai conti degli agenti delle varie amministrazioni nelle contabilità demaniali, sono discaricate dai conti giudiziali dei detti agenti.
Tale discarico si giustifica con un certificato dell'amministrazione centrale del demanio attestante l'effettuato trasporto dei crediti nelle proprie scritture.
Le ragionerie delle competenti amministrazioni centrali eseguono nelle loro scritture le annotazioni necessarie per dimostrare l'eseguito trasporto dei crediti anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-639