RegolamentoTitolo XIV

Art. 643

In vigore dal 3 giu 1924
I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anche se negativi. Gli elenchi mediante i quali debbono, di regola, essere accompagnati documenti o titoli di spesa allo scopo di accertarne la consegna da uno ad altro ufficio, possono essere sostituiti da altro mezzo di trasmissione che garantisca e comprovi parimenti il sicuro recapito dei documenti e titoli medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-643

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Art. 643 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo